Pensione di Vecchiaia


RIFORMA FORNERO

È una prestazione economica erogata, a domanda, in favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, che hanno:

· raggiunto l’età stabilita dalla legge;

· perfezionato l’anzianità contributiva e assicurativa richiesta;

· cessato il rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi alla data di decorrenza della pensione, fermo restando che, qualora la rioccupazione intervenga presso diverso datore di lavoro, non occorre una soluzione di continuità con la precedente attività lavorativa.

A CHI SPETTA

1) Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

Requisito contributivo – A decorrere dal 1° gennaio 2012, i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia esclusivamente in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni, costituita da contributi versati o accreditati a qualsiasi titolo.

Requisito anagrafico – Per l’accesso alla pensione di vecchiaia è richiesto il possesso dei seguenti requisiti anagrafici:

a) lavoratrici dipendenti settore privato:

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012
62 anni

dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013
62 anni e 3 mesi*

dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015
63 anni e 9 mesi*

dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017
65 anni e 3 mesi**

dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020
66 anni e 3 mesi**

*Requisito adeguato alla speranza di vita
**Requisito da adeguare alla speranza di vita

b) lavoratrici autonome e gestione separata:

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012
63 anni e 6 mesi

dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013
63 anni e 9 mesi*

dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015
64 anni e 9 mesi*

dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017
65 anni e 9 mesi**

dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020
66 anni e 3 mesi**

*Requisito adeguato alla speranza di vita
**Requisito da adeguare alla speranza di vita

c) lavoratori dipendenti e lavoratrici dipendenti settore pubblico:

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012
66 anni

dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015
66 anni e 3 mesi*

dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020
66 anni e 3 mesi**

*Requisito adeguato alla speranza di vita
**Requisito da adeguare alla speranza di vita

d) lavoratori autonomi e gestione separata:

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012
66 anni

dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015
66 anni e 3 mesi*

dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020
66 anni e 3 mesi**

*Requisito adeguato alla speranza di vita
**Requisito da adeguare alla speranza di vita
2) Soggetti con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996
Dal 1° gennaio 2012, i soggetti per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia, in presenza del requisito contributivo di 20 anni e del requisito anagrafico, al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

a) se l’importo della pensione risulta non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale (c.d. importo soglia), la pensione di vecchiaia spetta secondo gli stessi requisiti previsti per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995;

b) al compimento dei 70 anni di età e con 5 anni di contribuzione “effettiva” - con esclusione della contribuzione accreditata figurativamente a qualsiasi titolo - a prescindere dall’importo della pensione. Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, il requisito anagrafico di 70 anni è incrementato di 3 mesi per effetto dell’adeguamento alla speranza di vita e potrà subire ulteriori incrementi di adeguamento.

QUANDO SPETTA

La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l’assicurato ha compiuto l’età pensionabile. Nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i previsti requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui vengono raggiunti tali requisiti. Infine, su richiesta dell’interessato, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.

Ai fini del conseguimento della prestazione pensionistica è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. La pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Ai fini del conseguimento della prestazione pensionistica è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Non è, invece, richiesta la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratore autonomo.

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