Il Rinnovo del Permesso di Soggiorno


In via generale la normativa prevede che lo straniero, al momento del rinnovo, debba essere in possesso dei requisiti previsti per l’ingresso. Pendono quindi sul procedimento di rinnovo questi importanti fattori:

I tempi della richiesta
Il possesso di risorse economiche sufficienti
L’esistenza di condanne per i reati ostativi all’ ingresso


DOCUMENTI UTILI

Oltre al Modulo 1 e 2 del Modello 209:
o Fotocopia delle pagine del passaporto riportanti i dati anagrafici, i timbri di rinnovo, i visti;
o Fotocopia del permesso di soggiorno in scadenza;
o Fotocopia della comunicazione di cessione fabbricato o contratto di affitto relativi all'alloggio di domicilio;
o Fotocopia del mod. Unificato Lav o Modello Q;
o Fotocopia della documentazione attestante la disponibilità di un reddito da lavoro o da altra fonte lecita (Cud, Unico, etc): ultima dichiarazione dei redditi oppure ultime buste paga relative al periodo di assunzione.
o Fotocopia del Codice Fiscale


Nel caso di lavoro domestico, oltre alla documentazione di cui sopra: o Fotocopie dei versamenti dei contributi previdenziali all’ INPS

Saranno sempre necessari: o Una marca da bollo da euro 16,00;
o La ricevuta del versamento di euro 127,50 per il rilascio dei titoli di soggiorno in formato elettronico;
Inserimento dei figli minori di anni 14
(Esente dal pagamento del contributo previsto dall’art 5, comma 2 ter, del TU)


Nel permesso per motivi di lavoro devono essere inseriti anche i figli minori di anni 14, in questo caso occorre presentare:

· Fotocopia delle pagine del passaporto del minore riportanti i dati anagrafici, i timbri di rinnovo, i visti (se titolare di passaporto proprio);
e se il minore non è ancora inserito nel permesso di soggiorno del genitore:
· certificato di maternità/paternità tradotto e legalizzato (o con apostille) se proveniente da altro Stato;
· certificato di frequenza scola
Possono esser presentate presso gli Uffici Postali con apposito Kit compilato le richieste inerenti alle sotto riportate tipologie di permessi-carte di soggiorno:

* Adozione
* Affidamento
* Aggiornamento della carta di soggiorno
* Aggiornamento permesso di soggiorno (cambio domicilio, stato civile, inserimento figli, cambio passaporto)
* Attesa occupazione
* Attesa riacquisto cittadinanza
* Asilo politico rinnovo
* Carta di soggiorno per stranieri
* Conversione permesso di soggiorno
* Duplicato della carta di soggiorno
* Duplicato Permesso di soggiorno
* Famiglia
* Famiglia minore 14-18 anni
* Rinnovo Famiglia art. 19
* Lavoro Autonomo
* Lavoro Subordinato
* Lavoro casi particolari previsti
* Lavoro subordinato-stagionale
* Missione
* Motivi Religiosi
* Residenza elettiva
* Ricerca scientifica
* Status apolide rinnovo
* Studio
* Tirocinio formazione professionale


Le istanze di richiesta di rilascio e rinnovo di tutte le altre tipologie di permesso-carta di soggiorno continueranno ad essere presentate presso gli Uffici Immigrazione delle Questure, competenti territorialmente.

Quando presentare la domanda
La richiesta di rinnovo, secondo il TU dovrebbe, essere presentata 60 giorni prima della scadenza del permesso di soggiorno. L’amministrazione dovrebbe rispondere in 20 giorni. La giurisprudenza ha chiarito che il termine di 60 giorni è ordinatorio e non perentorio. Il combinato disposto con l’art. 13 rende quindi possibile la presentazione dell’istanza di rinnovo entro i 60 giorni successivi alla data di scadenza del permesso di soggiorno. Ed in ogni caso, qualora lo straniero non fosse stato colpito da provvedimento di espulsione ed abbia provveduto, anche oltre i 60 giorni (giustificato motivo) a presentare la domanda, si dovrà tener conto della situazione lavorativa e quindi procedere con il rinnovo. Si potrebbe quindi sostenere che lo straniero che presenti una istanza di permesso di soggiorno anche dopo la scadenza del termine e a cui venga notificato un diniego, possa far valere anche solo una “disponibilità all’ assunzione” sopravvenuta. Tale disponibilità infatti non si sarebbe potuta concretizzare in una vera e propria assunzione per la mancanza del titolo di soggiorno in corso di validità. E’ in ogni caso ritenuto illegittimo un provvedimento di espulsione nei confronti dello straniero che, dopo aver ricevuto il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, può dimostrare nuovi elementi sopraggiunti. In questo caso è necessario procedere al riesame della situazione tenendo conto dell’attualità della situazione dello straniero.

Il requisito del reddito
La giurisprudenza ha ormai consolidato un orientamento secondo cui è impossibile per le questure produrre una valutazione automatica delle risorse sufficienti legata ai parametri previsti dall’importo annuo dell’assegno sociale, dovendo invece considerare la storia lavorativa pregressa dell’interessato e la prospettiva di lavoro futura. Il caso più emblematico è quello di un lavoratore che al momento del rinnovo disponga di un contratto di lavoro di soli 6 mesi. Egli potrebbe non raggiungere l’importo dell’assegno sociale stabilito per un anno, ma comunque gli dovrà essere garantito il rinnovo del permesso di soggiorno considerando che la precarietà e la flessibilità del mercato del lavoro possono lasciar dedurre che alla scadenza dei 6 mesi l’interessato potrà trovare una nuova occupazione o rinnovare lo stesso contratto. Non potrà cioè essere fatta valere per il diniego del permesso di soggiorno la perdita del posto di lavoro avvenuta dopo la presentazione della domanda. Le conseguenze della lentezza dell’amministrazione non possono infatti essere fatte ricadere sull’ interessato. Ma questa previsione è frutto di una pronuncia della giurisprudenza chiamata a decidere sulla durata del permesso di soggiorno di uno straniero in possesso comunque di un contratto. Si possono ritenere utili al rinnovo del permesso di soggiorno i redditi da lavoro nero. In tal caso le modalità del rinnovo, stante i lunghi tempi di attesa per l’accertamento da parte degli uffici competenti (INPS, INAIL, etc) sono discrezionali e variano da Questura a Questura. La valutazione sulla capacità reddituale sufficiente al sostentamento NON PUO’ ESSERE AUTOMATICAMENTE RIFERITA all’ importo dell’assegno sociale INPS ma deve tener conto delle prospettive future di reddito e della situazione reddituale pregressa. Nel caso di familiari a carico sarà necessario dimostrare un reddito in grado di garantire il loro sostentamento.

I redditi dei familiari
Nel valutare il rinnovo del permesso di soggiorno non potranno non essere tenuti in considerazione i redditi complessivi del nucleo familiare. La valutazione non potrà essere fatta considerando un semplice “cumulo” dei redditi ma dovrà tenere conto degli altri fattori di cui all’ art. 5 comma 5. Appare in ogni caso controverso limitare tale possibilità di far valere il sostentamento da parte di un familiare solo alle categorie di familiari stabilite dall’ art. 29 così come considerare i redditi prodotti dai soli familiari conviventi. L’obbligo di sostentamento così come riconosciuto dal nostro ordinamento, va ben oltre queste categorie.

La malattia o infortunio
Il preteso automatismo del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno in mancanza di lavoro trova smentita anche in relazione a situazioni che non sono imputabili al lavoratore immigrato come in caso di malattia o infortunio prolungati. L’art.8, comma 1, della Convenzione O.I.L. n.97 del 1949 impedisce il rinvio nel paese di provenienza in caso di sopravvenuta impossibilità di lavorare causata da malattia o infortunio. I motivi ostativi al rinnovo Al momento del rinnovo del permesso di soggiorno la Questura dovrà prendere in considerazione la sussistenza di eventuali reati ostativi al rinnovo del titolo. E’ in ogni caso illegittimo il diniego qualora la Questura non abbia prodotto una valutazione sull’attualità e la concretezza dell’eventuale pericolosità sociale in caso di condanne c.d ostative e senza che sia stata tenuto in debito conto la situazione familiare, l’esistenza di legami con il paese d’origine, l’anzianità della presenza in Italia, in caso di titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato che abbiano effettuato il ricongiungimento familiare. I motivi ostativi al rinnovo: pericolosità per l’ordine pubblico e la sicurezza dello stato (anche x stati area Schengen) condanne, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 commi 1 e 2 del CPP, anche se la sentenza è stata emessa a seguito di patteggiamento, oppure per reati legati agli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, la prostituzione, lo sfruttamento dei minori condanne definitive per la violazione delle norme sul diritto d’autore.

La riabilitazione e l’ estinzione del reato
Possono in ogni caso essere fatte valere l’intervenuta riabilitazione ai sensi dell’art. 178 del codice penale e l’estinzione del reato. E’ possibile presentare istanza di riabilitazione quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o sia in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta; il termine si allunga ad otto anni qualora sia stata contestata l’aggravante della recidiva o a dieci anni se il condannato sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. La riabilitazione può equipararsi all’ automatica estinzione della condanna inflitta in sede di "patteggiamento" ai sensi dell’art. 445, c.2 c.p.p. In questo caso l’automatica estinzione del reato avviene dopo 5 anni, quando sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni, sempre che nello stesso periodo il lavoratore non abbia commesso un delitto della stessa indole.

Inserimento dei figli minori di anni 14
Nel permesso per motivi di lavoro possono essere inseriti anche i figli minori di anni 14, in questo caso occorre presentare: fotocopia delle pagine del passaporto del minore riportanti i dati anagrafici, i timbri di rinnovo, i visti (se titolare di passaporto proprio); Se il minore non è ancora inserito nel permesso di soggiorno del genitore: certificato di maternità/paternità tradotto e legalizzato (o con postille) se proveniente da altro Stato; Certificato di frequenza scolastica se il minore è in età soggetta al diritto-dovere all’ istruzione

Cosa può fare lo straniero in attesa della convocazione allo Sportello Unico d' Immigrazione

Con la ricevuta di rinnovo del permesso di soggiorno lo straniero gode dei diritti del soggiorno ed in particolare:
dovrà esibire la ricevuta come prova della regolarità del soggiorno;
potrà utilizzare i codici per controllare lo stato di avanzamento della pratica su www.portaleimmigrazione.it;
potrà richiedere l’iscrizione anagrafica (esibendo anche il visto di ingresso in caso di primo rilascio);
potrà stipulare un contratto di assunzione;
potrà stipulare un contratto di alloggio o qualsiasi altro contratto;
potrà iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale (esibendo anche il visto di ingresso in caso di primo rilascio);
potrà uscire e rientrare dal territorio nazionale a determinate condizioni
controllare lo stato della sua pratica attraverso il sito della Questura
iscriversi all’ anagrafe;
iscriversi al SSN;
stipulare contratti di affitto;
effettuare ogni operazione con la sola limitazione dell’uscita e del reingresso nel territorio che può avvenire solamente senza il transito per i paesi dell’area Schengen.
A norma di legge in fase di rinnovo lo straniero può esercitare attività lavorativa a parità di condizioni dello straniero titolare di permesso di soggiorno valido.

Il diniego
Il diniego del rinnovo ha diverse fasi procedurali.
Eventuali irregolarità amministrative sanabili, i meri errori materiali, non potranno essere motivo di diniego della richiesta.
Sarà prevista la possibilità, per l’interessato, di integrare la pratica presentata inizialmente sia con documenti mancanti, sia con nuovi documenti che attestano situazioni nel frattempo sopraggiunte. In questo caso avviene spesso che la Questura, alla data della convocazione, nel caso di errori o mancanza di documenti, assegni all’ interessato una nuova data in cui esibire i documenti corretti e completi. Questa previsione è molto importante perché da un lato riguarda appunto la mera mancanza o non correttezza dei documenti, ma dall’ altro fa riferimento ad una norma molto importante (dal nostro punto di vista) del testo unico. Si tratta dell’articolo 5 comma 5, che prevede che “il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati quando mancano o vengono a mancare i requisiti previsti per l’ingresso ed il soggiorno …sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio.” Ciò significa che in caso di presentazione dell’istanza in mancanza dei requisiti previsti (per esempio il lavoro) sarà sempre possibile per lo straniero far valere un nuovo contratto di lavoro sottoscritto prima che venga emesso un provvedimento di diniego. Cioè mentre si è ancora in fase istruttoria. Se è possibile usufruire di questa possibilità in senso favorevole, fortunatamente non è possibile il contrario. Non potrà cioè essere fatta valere per il diniego del permesso di soggiorno la perdita del posto di lavoro avvenuta dopo la presentazione della domanda. Le conseguenze della lentezza dell’amministrazione non possono infatti essere fatte ricadere sull’ interessato. Ma questa previsione è frutto di una pronuncia della giurisprudenza chiamata a decidere sulla durata del permesso di soggiorno di uno straniero in possesso comunque di un contratto. Sembra più rischioso far riferimento a questa possibilità come qualcosa di generalmente valido. In primo luogo dovrà essere consegnato all’ interessato il preavviso di rigetto dell’istanza. Il provvedimento dovrà riportare, oltre ai dati identificativi della pratica, anche le motivazioni per cui è stata attivata la procedura di rigetto. L’interessato avrà quindi 10 giorni di tempo ai sensi dell’articolo 10 bis della legge 241 (sul procedimento amministrativo), per produrre una memoria, ovviamente scritta, in cui tentare di proporre le nostre motivazioni o molto più spesso di contestare la scelta della questura documentandola adeguatamente. La questura quindi potrà accogliere o non accogliere le argomentazioni proposte con la memoria proposta.
In ogni caso (la memoria può arrivare dopo) se la Questura non avesse già adottato il provvedimento di rigetto e la documentazione fosse integrata anche oltre i 10 giorni dovrà comunque prenderla in considerazione. In caso di rigetto dell’istanza lo straniero verrà “invitato” ad allontanarsi dal territorio nazionale entro 15 giorni.
Contro il diniego di rilascio o di rinnovo del titolo di soggiorno si può agire in ricorso presso il tribunale amministrativo competente entro 60 giorni ad eccezione dei ricorsi che riguardano il diritto all’ unità familiare che invece potranno essere proposti presso il Tribunale ordinario. Lo straniero sarà comunque inespellibile fino a quando non trascorrano i 60 giorni.
Trascorsi i 60 giorni sarà importante richiedere al giudice la sospensione dell’eventuale provvedimento di espulsione adottato Il diniego del permesso di soggiorno da parte della Questura dovrà comunque essere adeguatamente motivato, la situazione dell’interessato dovrà essere presa in considerazione nell’ attualità, e non potrà essere astrattamente ricondotta al contesto legislativo bensì precisamente collocata nelle previsioni di legge.

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