Il Permesso di Soggiorno per lavoro subordinato
Il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro è subordinato al possesso di un visto di ingresso per motivi di lavoro in seguito a nulla osta all’assunzione o allo svolgimento dell’attività lavorativa. Dopo l’ingresso nel territorio nazionale, il permesso di soggiorno va richiesto entro 8 giorni allo Sportello Unico della provincia dove ha domicilio il lavoratore o dove si svolge l’attività lavorativa.
NB: In seguito a rilascio di autorizzazione (nulla osta) da parte dello Sportello Unico competente per territorio, il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è concesso anche per conversione da studio a lavoro (in via generale), da minore età a lavoro, per tirocinio. Il permesso di soggiorno per lavoro è strettamente collegato alla sussistenza di un impiego formalmente riconosciuto comunicato dal datore di lavoro all’Inps attraverso il mod. Unificato Lav che sostituisce il Modello Q - contratto di soggiorno.
Durata
Il permesso di soggiorno ha una durata di
2 anni se il contratto di lavoro è a tempo indeterminato
1 anno se il contratto di lavoro è a tempo determinato
Ai sensi dell’art. 5, comma 9, del T.U. sull’Immigrazione, “il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda”. Nella realtà i tempi di attesa della consegna del permesso si dilatano anche fino a 12 mesi e più. Per questi motivi occorre essere informati sulla validità della ricevuta rilasciata al momento della domanda di rilascio o rinnovo.
Primo rilascio
Dopo aver accertato la regolarità del visto e del rapporto di lavoro e la disponibilità di un alloggio idoneo per il lavoratore, lo Sportello Unico competente per territorio fa firmare al lavoratore straniero il contratto di soggiorno. Lo Sportello Unico consegna allo straniero un modulo precompilato di richiesta del permesso di soggiorno con apposita busta o in gergo KIT da spedire presso gli Sportelli Postali abilitati al Centro Servizi Aministrativi di Roma (in base al Protocollo tra Poste Italiane e Ministero dell’Interno in vigore dall’11 dicembre 2006). Saranno necessari:
marca da bollo da euro 16,00;
ricevuta del versamento di euro 27,50 per il rilascio dei titoli di soggiorno in formato elettronico;
pagamento di euro 30,00 allo sportello postale per le spese di spedizione.
il pagamento del contributo previsto dall’art 5, comma 2 ter, del TU
a) Euro 80,00 per pds di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;
b) Euro 100,00 per pds di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;
Con la ricevuta di richiesta del permesso di soggiorno il lavoratore gode dei diritti del soggiorno ed in particolare:
dovrà esibire la ricevuta come prova della regolarità del soggiorno;
potrà utilizzare i codici per controllare lo stato di avanzamento della pratica suwww.portaleimmigrazione.it;
potrà richiedere l’iscrizione anagrafica
potrà stipulare un contratto di assunzione
potrà stipulare un contratto di alloggio o qualsiasi altro contratto
potrà iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale
potrà uscire e rientrare dal territorio nazionale a determinate condizioni
Inserimento dei figli minori di anni 14
Nel permesso per motivi di lavoro possono essere inseriti anche i figli minori di anni 14, in questo caso occorre presentare:
fotocopia delle pagine del passaporto del minore riportanti i dati anagrafici, i timbri di rinnovo, i visti (se titolare di passaporto proprio);
Se il minore non è ancora inserito nel permesso di soggiorno del genitore: certificato di maternità/paternità tradotto e legalizzato (o con apostille) se proveniente da altro Stato;
Certificato di frequenza scolastica se il minore è in età soggetta al diritto-dovere all’istruzione