Il Test di Lingua Italiana richiesto ai richiedenti il Permesso di Soggiorno Lungo Periodo


L’ art 9, comma 2-bis, del Testo Unico in materia di Immigrazione, disciplinato dal Decreto del Ministero dell’Interno del 4 giugno 2010, prevede, tra i requisiti necessari ai fini del rilascio del permesso di soggiorno lungo periodo, il superamento di un test di lingua italiana.

Non devono sostenere il test I figli minori degli anni quattordici, anche nati fuori dal matrimonio, propri e del coniuge;
Gli stranieri affetti da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall’età, da patologie o da handicap, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica;
Gli stranieri in possesso di un attestato di conoscenza della lingua italiana che certifica un livello di conoscenza non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d’Europa, rilasciato dagli enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
Gli stranieri che hanno frequentato un corso di lingua italiana presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti ed hanno conseguito, al termine del corso, un titolo che attesti il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue, approvato dal Consiglio d’Europa;
Gli stranieri che abbiano ottenuto, nell’ambito dei crediti maturati per l’accordo di integrazione (non ancofra in vigore) di cui all’art. 4-bis del Testo unico, il riconoscimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2;
Gli stranieri che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione o abbia conseguito, presso i centri provinciali per l’istruzione di cui alla lettera b), il diploma di scuola secondaria di primo o di secondo grado, ovvero frequenta un corso di studi presso una Università italiana statale o non statale legalmente riconosciuta, o frequenta in Italia il dottorato o un master universitario;
Gli stranieri entrati in Italia ai sensi dell’art. 27, comma 1, lettere a), c) d), e q), del Testo Unico:
1) dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede, uffici di reappresentanza o filiali in Italia
2) professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico
3) traduttori e interpreti
4) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati

Procedure previste per sostenere il testLo straniero dovrà presentare la richiesta di sostenere il test di lingua utile al conseguimento della certificazione di livello A2 alla Prefettura competente in base al domicilio attraverso modalità telematiche.
La domanda può essere inoltrata presso i nostri Uffici

La richiesta dovrà contenere obbligatoriamente:
l’indicazione delle generalità del richiedente;
i dati relativi al titolo di soggiorno in possesso (numero, data di rilascio, scadenza, tipologia);
i dati del documento valido per l’espatrio (passaporto o titolo equipollente)
l’indirizzo presso cui lo straniero intende ricevere la convocazione per lo svolgimento della prova.
Automaticamente il sistema verificherà:
che sussista il permesso di soggiorno indicato nella compilazione;
che il richiedente sia maggiore di 14 anni;
che non risulti una richiesta precedente ancora in attesa di convocazione;
che il test non sia già stato superato

La Prefettura convocherà lo straniero, entro sessanta giorni dalla richiesta, per lo svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, indicando il giorno, l’ora ed il luogo in cui sostenere il test.
In caso di dati mancanti, o errati, verrà inviata una comunicazione al richiedente al fine di consentire la rettifica delle informazioni e l’inoltro di una nuova richiesta.

Lo svolgimento del test di lingua

Il test si svolge, previa identificazione dello straniero a cura del personale della prefettura ed esibizione della convocazione, con modalità informatiche, ed e’ strutturato sulla comprensione di brevi testi e sulla capacità di interazione, in conformità ai parametri adottati, per le specifiche abilità, dagli Enti di certificazione. Il contenuto delle prove che compongono il test, i criteri di assegnazione del punteggio e la durata della prova sono stabiliti in collaborazione con un Ente di certificazione:
1) Università degli studi di Roma Tre;
2) Università per stranieri di Perugia;
3) Università per stranieri di Siena;
4) Società Dante Alighieri.
La sede dell’esame è stabilita dal Consiglio Territoriale per l’Immigrazione in accordo con enti locali ed istituzioni scolastiche.

Eccezioni
A richiesta dell’interessato il test può essere svolto con modalità scritte di tipo non informatico.

Il punteggio
Per superare il test il candidato deve conseguire almeno
l’ottanta per cento del punteggio complessivo.

I risultatiIl risultato della prova e’ comunicato allo straniero ed è inserito, a cura del personale della prefettura, nel sistema informativo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno e sarà consultabile attraverso il sito testitaliano.interno.it

Esito negativoIn caso di esito negativo, lo straniero può ripetere la prova, ripresentando la domanda.

Servizi Offerti dall'ACAI

Compilazione modello 730.
Assistenza fiscale Modello UNICO.
Dichiarazione e calcolo I.C.I.
Contenzioso tributario (Red).
Centro autorizzato redditi.
Trasmissione telematica.
Formazione e Ricerca per l'Artigianato.



Calcolo assegni familiari.
Indennità di disoccupazione.
Autorizzazione ai versamenti volontari.
Verifica della posizione assicurativa.
Calcolo rendita per infortuni.
Indennità malattie professionali.
Indennità di accompagnamento.



Pensione di anzianità.
Pensione ai superstiti/reversibilità.
La pensione in convenzione internazionale.
Ricostruzioni di pensione.
Calcolo supplementi di pensione.
Invalidità civile.
Assegno sociale.