La dichiarazione di cessione fabbricato o ospitalità
È una dichiarazione in cui si afferma di ospitare a casa propria un cittadino immigrato extracomunitario. Deve essere fatta dalla persona titolare del contratto di affitto, accompagnando la dichiarazione con una fotocopia della regolare denuncia di ospitalità e la fotocopia del documento di identità del dichiarante. Sarà necessario fornire anche la fotocopia del contratto di locazione registrato, intestato alla persona che produce la dichiarazione di ospitalità. Tutti questi adempimenti dovranno essere ripetuti nel caso in cui l’alloggio cambi.
Quando si tratta di migranti senza permesso di soggiorno molto spesso la persona che li ospita - pur avendone l’obbligo legale - omette di presentare denuncia di ospitalità per evitare di esporre il proprio ospite al rischio di un provvedimento di espulsione. Nel decreto legge convertito in legge è stata prevista una sorta di mini-sanatoria anche di coloro che finora non hanno rispettato questo obbligo. Nel comma 9 bis dell’articolo 1 si prevede che: "..per i soggetti diversi dal datore di lavoro l’obbligo relativo alla comunicazione dell’alloggio, come previsto dall’art. 7 del Testo Unico, può essere adempiuto fino alla data dell’11 novembre 2002".
Quindi se entro l’11 novembre 2002 verrà presentata la dichiarazione di ospitalità, anche se essa è iniziata da molto tempo e comunque non è stata denunciata entro le 48 ore, l’ospitante non può incorrere in nessuna sanzione.