Naspi
CHE COS'E'
L'indennità di disoccupazione NASpI spetta a tutti i lavoratori dipendenti che, dal 1° maggio 2015, abbiano perduto involontariamente la propria occupazione di natura subordinata, ivi compresi, apprendisti, personale artistico subordinato, soci lavoratori di cooperativa, dipendenti a tempo determinato della Pubblica Amministrazione con inclusione dei lavoratori precari della scuola, lavoratori che hanno cessato il lavoro per dimissioni avvenute durante il periodo tutelato di maternità (da 300 giorni prima della data presunta del parto fino al compimento del primo anno di vita del figlio) o nei casi stabiliti dalla legge per giusta causa e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
DURATA DELLA PRESTAZIONE
L'indennità è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2017 la durata di fruizione della prestazione è in ogni caso limitata ad un massimo di 78 settimane.
DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE
L'indennità spetta dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, se presentata nei primi sette giorni, ovvero dal giorno successivo a quello in cui sia stata presentata la domanda, se successivo al settimo. Decorre altresì dalla data di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa al Centro per l'Impiego (di cui l'art. 2 della Legge n. 181/2000) qualora sia resa successivamente alla prestazione della domanda.
SOSPENSIONE DELLA PRESTAZIONE
In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, l'indennità di disoccupazione NASpI è sospesa d'ufficio fino ad un massimo di sei mesi. Al termine di detto periodo di sospensione, l'indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.
QUANTO SPETTA
L'indennità mensile è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni utili, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.
Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore ad un importo stabilito (pari per l'anno 2015 a 1.195 euro) e annualmente rivalutato sulla base della variazione annuale dell'indice ISTAT, l?indennità mensile è pari al 75% della retribuzione.
Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l'indennit&agravr; pari al 75% dell'importo incrementato di una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo. L'importo così determinato non è soggetto a rivalutazione annua.
In ogni caso, l'indennità non può superare un massimale mensile stabilito dalla legge (pari per l'anno 2015 a 1.300 euro) rivalutato sulla base della variazione annuale dell'indice ISTAT. L'indennità è ridotta progressivamente nella misura del 3% al mese dal primo giorno del quinto mese di fruizione. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2016 tale riduzione si applica dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
DOMANDA
La domanda va presentata ad INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro