Congedo di Maternità/Paternità ai Lavoratori Dipendenti


CHE COS'È

Il congedo di maternita' e' il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e per il periodo successivo al parto. Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro la lavoratrice percepisce un'indennita' economica sostitutiva della retribuzione.

A CHI SPETTA

A tutte le lavoratrici dipendenti assicurate all'Inps anche per la maternità (apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti) aventi un rapporto di lavoro in atto all'inizio del periodo di congedo
alle disoccupate o sospese a condizione che non siano trascorsi più di 60 giorni tra la data di inizio della disoccupazione, sospensione o assenza dal lavoro e la data di inizio del congedo di maternita'
alle disoccupate che hanno diritto all'indennità di disoccupazione, mobilità o cassa integrazione, anche se sono trascorsi più di 60 giorni tra la fine del rapporto di lavoro e l'inizio del congedo di maternità;
alle disoccupate che negli ultimi due anni hanno svolto lavori esclusi dal contributo per la disoccupazione (ad esempio lavori in capo artistico, teatrale e cinematografico) a condizione che non siano trascorsi più di 180 giorni tra la fine del rapporto di lavoro e l'inizio del congedo di maternità; e siano stati, inoltre, versati all'Inps 26 contributi settimanali negli ultimi due anni precedenti l'inizio del congedo;
alle lavoratrici agricole a tempo determinato che hanno lavorato per 51 giornate nell'anno precedente quello di inizio del congedo di maternità (oppure nello stesso anno del congedo, prima dell'inizio del congedo stesso);
alle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti) che hanno 26 contributi settimanali nell'anno precedente l'inizio del congedo di maternità oppure 52 contributi settimanali nei due anni precedenti l'inizio del congedo stesso alle lavoratrici a domicilio
alle lavoratrici LSU o APU (attività socialmente utili o di pubblica utilità).

COSA SPETTA

Un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro che comprende:

prima del parto
i 2 mesi precedenti la data presunta del parto (oppure, in caso di flessibilità, il mese precedente l'inizio del congedo)
il giorno del parto
i periodi di interdizione anticipata eventualmente disposta dal servizio ispezione della direzione provinciale del lavoro

dopo il parto:
i 3 mesi dopo il parto (oppure, in caso di flessibilità, il congedo può essere prolungato fino a 4 mesi dopo il parto)
i giorni compresi tra la data effettiva e la data presunta se il parto avviene prima della data presunta (tali giorni si aggiungono al periodo di congedo dopo il parto)
i giorni compresi tra la data presunta e la data effettiva se il parto avviene dopo la data presunta
periodi di interdizione prorogata eventualmente disposta dal servizio ispezione della direzione provinciale del lavoro

In caso di parto gemellare la durata del congedo di maternità non varia.

L'interruzione di gravidanza che si verifica dopo i 180 giorni dall'inizio della gestazione (180simo giorno incluso) è considerata a tutti gli effetti come "parto". Pertanto, in tale caso, la lavoratrice è obbligata ad astenersi dal lavoro per l'intero periodo di congedo di maternità.
Durante i periodi di congedo di maternità la lavoratrice ha diritto a percepire un'indennità economica pari all'80% della retribuzione giornaliera calcolata sulla base dell'ultimo mese di lavoro.

DOCUMENTAZIONE

certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto.
Il certificato va rilasciato dal medico del SSN oppure dal medico convenzionato con il SSN. Qualora il certificato venga rilasciato dal medico privato, è facoltà dell'Inps e del datore di lavoro accettarlo oppure chiederne la regolarizzazione (art. 14 del d.p.r. 1026/1976– artt. 21 e 76 del d.lgs. 151/2001) nel caso in cui si intenda beneficiare della flessibilita' , occorre presentare le certificazioni mediche che attestano specificatamente l’assenza di situazioni di rischio per la salute della gestante e del nascituro. Le certificazioni sono rilasciate dal medico specialista del SSN o convenzionato con il SSN e dal medico aziendale competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro (in mancanza del medico aziendale, va acquisita la dichiarazione del datore di lavoro da cui risulta che in azienda, o per le attività svolte, non esiste l’obbligo di sorveglianza sanitaria sul lavoro). Il rilascio delle certificazioni deve necessariamente avvenire entro la fine del 7° mese di gravidanza. Il rilascio tardivo delle certificazioni da parte dei medici competenti non consente l’esercizio della flessibilità. certificato di nascita (oppure autocertificazione) di regola entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento in caso di interruzione di gravidanza (spontanea o terapeutica), va presentata la documentazione medica dalla quale risulti la data in cui l'interruzione stessa si è verificata

Documenti ulteriori
in caso di sospensione del rapporto di lavoro (es. aspettativa non retribuita), documentazione rilasciata dal datore di lavoro attestante la sospensione del rapporto di lavoro per le lavoratrici a domicilio, dichiarazione del datore di lavoro attestante la data di riconsegna di tutte le merci ed il lavoro affidato, anche se non ultimato, prima della data di inizio del congedo di maternità

Documenti richiesti per garantire maggiore efficienza e speditezza dell'azione amministrativa provvedimento di interdizione anticipata o prorogata rilasciato dal servizio ispezione della direzione provinciale del lavoro per le lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti), attestazione di pagamento dei contributivi relativi ai 24 mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile

La documentazione va allegata telematicamente seguendo le istruzioni indicate nella procedura telematica. L'eventuale certificazione medico sanitaria necessaria all'istruttoria va presentata in originale, o nei casi consentiti dalla legge in copia autentica, direttamente allo sportello oppure spedita a mezzo raccomandata (art. 49 del dpr 445/2000).

CHI PAGA

Di regola, l'indennità è anticipata in busta paga dal datore di lavoro.
L'indennità è pagata direttamente dall'Inps alle:
lavoratrici stagionali a tempo determinato
operaie agricole (salva la facoltà di anticipazione dell’indennità, da parte del datore di lavoro, in favore delle operaie agricole a tempo indeterminato)
lavoratrici dello spettacolo saltuarie o a termine
lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti)
lavoratrici disoccupate o sospese
Il pagamento diretto è effettuato dall'Inps secondo la modalità scelta nella domanda:
bonifico presso l'ufficio postale
accredito.

Nel caso di prestazioni il cui importo netto superi i 1000 euro, secondo le vigenti disposizioni di contrasto all'uso del contante, le Pubbliche Amministrazioni non possono effettuare pagamenti per cassa. La somma potra' essere riscossa avvalendosi delle altre modalita' in uso - accredito su c/c bancario o postale, su libretto postale, su INPS card o su carte di pagamento dotate di IBAN - nominativi ed intestati al legittimo beneficiario.
Il diritto all'indennità si perde qualora trascorra il termine prescrizionale di un anno senza che sia stato effettuato il pagamento dell'indennità.
Nei riguardi dell'Inps l'anno di prescrizione inizia a decorrere dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile a titolo di congedo di maternità.
L'anno di prescrizione può essere interrotto dalla lavoratrice interessata mediante presentazione (prima dello scadere dell'anno) di istanze scritte di data certa volte ad ottenere il pagamento della indennità.
Dalla data di presentazione dell'atto interruttivo inizia a decorrere un nuovo anno di prescrizione; pertanto, fino a quando il pagamento non viene effettuato, occorre presentare di volta in volta atti interruttivi della prescrizione. Gli atti interruttivi della prescrizione possono essere effettuati anche tramite PEC oppure spediti a mezzo posta (raccomandata con ricevuta di ritorno).

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