Permessi per lavoratore disabile in situazione di gravita'


ai sensi dell' art. 33, comma 6 della legge 104/1992

CHE COSA SONO

Permessi dal lavoro riservati ai lavoratori disabili in situazione di gravita' ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/1992.
Durante i periodi di assenza dal lavoro il lavoratore percepisce un'indennità economica.

A CHI SPETTA

I permessi spettano ai lavoratori disabili in situazione di gravita' ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/1992, purchè abbiano un rapporto di lavoro dipendente in corso coperto da assicurazione Inps per le prestazioni di maternità. Per i lavoratori agricoli a contratto stagionale i permessi possono essere riconosciuti solo se la durata del contratto è pari almeno ad un mese con previsione di attività lavorativa per 6 giorni a settimana (o 5 in caso di settimana corta). Sono esclusi i lavoratori a domicilio e i lavoratori domestici.

COSA SPETTA

Al lavoratore disabile in situazione di gravità spettano:
tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore, coperti da un'indennità corrispondente all'intero ammontare della retribuzione relativa ai periodi di permesso;
in alternativa
Permessi orari retribuiti rapportati all'orario giornaliero di lavoro : 2 ore al giorno in caso di orario lavorativo pari o superiore a 6 ore, 1 ora in caso di orario lavorativo inferiore a 6 ore
I permessi possono essere richiesto solo per periodi successivi alla presentazione della domanda.

DOCUMENTAZIONE SANITARIA

Per la disabilità in situazione di gravità deve essere allegato il relativo verbale rilasciato dalla competente Commissione ASL/INPS integrata ex art. 4 legge 104/92 (anche in copia dichiarata autentica) o, nell'attesa della decisione, laddove siano decorsi 90 giorni dalla presentazione della domanda, dal certificato provvisorio rilasciato dal medico specialista nella patologia denunciata, dipendente del SSN o assimilato.
Per la sindrome di Down può essere allegata, in alternativa, la certificazione rilasciata dal medico di base corredata dal cariotipo.
Per i Grandi invalidi di guerra ed equiparati è sufficiente allegare copia dell'attestato di pensione o del decreto di concessione rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze

DOCUMENTI ULTERIORI

Per il disabile soggetto a tutela curatela, o amministrazione di sostegno, deve essere allegata copia del decreto di nomina del tutore, curatore o amministratore di sostegno
La documentazione va allegata telematicamente seguendo le istruzioni indicate nella procedura telematica. L'eventuale certificazione medico sanitaria necessaria all'istruttoria va presentata in originale, o nei casi consentiti dalla legge in copia autentica, direttamente allo sportello oppure spedita a mezzo raccomandata (art. 49 del dpr 445/2000).

CHI PAGA

Di regola, l'indennità è anticipata in busta paga dal datore di lavoro. L'indennità è pagata direttamente dall'Inps agli operai agricoli. Il pagamento diretto è effettuato dall'Inps secondo la modalità scelta nella domanda:
bonifico presso l'ufficio postale accredito
Nel caso di prestazioni il cui importo netto superi i 1000 euro, secondo le vigenti disposizioni di contrasto all'uso del contante, le Pubbliche Amministrazioni non possono effettuare pagamenti per cassa. La somma potra' essere riscossa avvalendosi delle altre modalita' in uso - accredito su c/c bancario o postale, su libretto postale, su INPS card o su carte di pagamento dotate di IBAN - nominativi ed intestati al legittimo beneficiario.
Il diritto all'indennità si perde qualora trascorra il termine prescrizionale di un anno senza che sia stato effettuato il pagamento dell'indennità.
Nei riguardi dell'Inps l'anno di prescrizione inizia a decorrere dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile a titolo di congedo.
L'anno di prescrizione può essere interrotto dal lavoratore interessato mediante presentazione (prima dello scadere dell'anno) di istanze scritte di data certa volte ad ottenere il pagamento della indennità.
Dalla data di presentazione dell'atto interruttivo inizia a decorrere un nuovo anno di prescrizione; pertanto, fino a quando il pagamento non viene effettuato, occorre presentare di volta in volta atti interruttivi della prescrizione.
Gli atti interruttivi della prescrizione possono essere effettuati anche tramite PEC oppure spediti a mezzo posta (raccomandata con ricevuta di ritorno).

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