Assegno Ordinario d'Invalidità
A CHI SPETTA
Hanno diritto all'assegno di invalidità i lavoratori:
dipendenti;
autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti,coloni e mezzadri);
iscritti ad alcuni fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria.
REQUISITI
Sono richiesti:
riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo a causa di inferrmità o difetto fisico o mentale;
almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda Non è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa.
QUANDO SPETTA
L'assegno ordinario di invalidità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se risultano soddisfatti tutti i requisiti, sia sanitari sia amministrativi, richiesti.
È compatibile con l’attività lavorativa ed ha validità triennale.
Può essere confermato su domanda presentata dall'interessato entro la data di scadenza.
Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato automaticamente, ferme restando le facoltà di revisione.
L'assegno ordinario di invalidità, al compimento dell'età pensionabile e in presenza di tutti i requisiti, viene trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia.
QUANTO SPETTA
L’importo viene determinato con il sistema di calcolo:
misto (una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema; contributivo);
contributivo, se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31.12.1995.